Il Tribunale si esprime sull'interpretazione dell'Art. 201 Cd.S e sul dies a quo di decorrenza per  notifica delle sanzioni amministrative

Il Tribunale si esprime sull'interpretazione dell'Art. 201 Cd.S e sul dies a quo di decorrenza per notifica delle sanzioni amministrative

Il Tribunale di Oristano, con sentenza n° 381/2017, su un giudizio di appello avverso la sentenza n° 25/2014 del Giudice di Pace di Oristano, proposto dal Prefetto di Oristano, difeso, nell’occasione dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, interviene sull’annosa questione interpretativa dell’ art. 201 C.d.S. comma 1, nella parte relativa alla determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni entro il quale l’organo accertatore, in caso di contestazione non immediata, ha l’obbligo di effettuare la notificazione del verbale di accertamento di violazione al C.d.S.. Il caso esaminato dal giudice di Oristano si riferisce, in particolare, ad un’infrazione non immediatamente contestata, rilevata mediante dispositivi elettronici.

Il primo comma dell’ art 201 C.d.S. stabilisce che in caso di contestazione non immediata della violazione, il verbale debba essere notificato all’effettivo trasgressore entro novanta giorni dall’accertamento, ovvero, in assenza di identificazione del trasgressore,  ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo), quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.

Il Giudice d’Appello risolve il caso partendo dal presupposto che la norma relativa alla “Notificazione delle violazioni”, d.lgs. 30.4.1992, n. 285, nel testo applicabile ratione temporis, così dispone: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento”.


Il dubbio interpretativo nasce dalla controversa accezione che si intenda attribuire al termine “accertamento”, attività dalla quale inizia a decorrere il termine di novanta giorni fissato dall’art. 201 C.d.S.. Se gli uffici degli organi accertatori tendono a far coincidere il momento dell’accertamento con il momento effettivo della presa visione dei fotogrammi e dell’associazione dei dati della targa a quelli del titolare del veicolo, la difesa  dell’automobilista multato sostiene che l’“accertamento” coincide con il momento della commessa violazione. Chiare le ricadute sul piano dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine: alla stregua dell’interpretazione sostenuta dagli organi accertatori, il termine inizierà a decorrere dal momento del perfezionamento dell’attività amministrativa di identificazione del soggetto interessato; secondo la  prospettazione contraria, invece, il termine correrà dal momento della commessa violazione.

La decisione del Giudice è basata, fondamentalmente, sulla sentenza della Cassazione 9311/2007 che recita: “nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete, poi, al Giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione” e sulla Sentenza della Corte Costituzionale n° 255/1994 che precisa che a “eventuali difficoltà di ordine organizzativo, cui finora si è ritenuto di far fronte con il prolungamento dei termini, ben potrebbe ovviarsi con misure tali da assicurare un più equo contemperamento fra le contrapposte esigenze, realizzando cioè, in armonia con l'art. 97 della Costituzione, una migliore efficienza degli uffici amministrativi che oggi è più facile ottenere con l'ausilio dei mezzi offerti dalla più avanzata tecnologia, certamente in grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione, senza creare ulteriori difficoltà ai soggetti destinatari della contestazione”

Il Magistrato ha rilevato che “deve ritenersi che il tempo di due mesi circa soltanto per sviluppare il rullino contenente i fotogrammi e per trasmettere gli stessi sia davvero eccessivo, soprattutto considerata la distanza che separa la città di Oristano dalle altre città della Regione Sardegna, dove potrebbe avere sede il Compartimento regionale di Polizia, anche considerato come la semplice trasmissione telematica dei file avrebbe consentito comunque di guadagnare il tempo perduto per lo sviluppo del rullino” rigettando l’appello proposto dal Prefetto di Oristano con pagamento delle spese di lite.

A nostro parere, oltre alle motivazioni su esposte il dubbio viene suffragato anche dalla circolare di interpretazione rilasciata dal Ministero dell’Interno con la nota n. 0016968 del 7 novembre 2014, resa su quesito avanzato sul punto dalla Prefettura di Milano, che ha evidenziato che dalla lettura complessiva del primo comma dell’ art 201 C.d.S  emerge che il dies a quo per la decorrenza del termine in questione, di regola, “non può che essere individuato in quello della commessa violazione”. La nota ministeriale fonda tale interpretazione sulla considerazione che il Legislatore ha previsto – in deroga alla regola generale - la possibilità di decorrenza del termine da un momento successivo a quello della commessa violazione solo allorquando l’identificazione dell’interessato non sia stata immediatamente possibile per mancanza, al momento della commessa violazione, delle necessarie informazioni identificative risultanti dai pubblici registri o, in ogni caso, per mancanza delle condizioni per provvedere all’identificazione. Solo in tali ipotesi, infatti, il Legislatore ha posticipato la decorrenza del termine decadenziale, prevedendo che “qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e’ posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.

Nel provvedimento il Ministero evidenzia che una diversa interpretazione finirebbe per far dipendere la decorrenza del termine in esame da prassi organizzative interne, variabili da ufficio ad ufficio, e non da fattori esterni (come, ad es., la non immediata disponibilità di informazioni identificative indispensabili), gli unici a legittimare la posticipazione della decorrenza del termine fissato dall’ art 201 C.d.S.

Sassari 12 Maggio 2017

Avv. Vincenzo Canu