CONSULENZA LEGALE E-COMMERCE

 

Perché vi proponiamo una consulenza legale nella realizzazione e attività dell’e-commerce ?

Perché si dovrebbe pagare un Avvocato se è possibile copiare facilmente da altri siti le informazioni legali come le condizioni di vendita, la privacy o altri documenti legali ?

Quindi, perché ci si dovrebbe rivolgere ad un legale per la consulenza?

Sappiate che copiando le condizioni di vendita, non si è certi di rispettare gli articoli delle normative Europee, del Codice del consumo o del codice civile con la possibilità non remota di essere esposti a sanzioni pecuniarie molto elevate che potrebbero compromettere tutto  il business.

 

Queste sono solo alcune sanzioni previste che si rischiano con l’e-commerce:

Partita IVA non espressa: € 2.065

Foro competente errato: € 5.000

Informativa omessa: € 36.000

Informazioni errate sui resi: € 50.000

Utilizzo cookies senza permesso: € 120.000

Omessa o incompleta notifica al Garante: dai 20.000 ai 120.000 euro.

 

Con il nuovo regolamento della privacy GDPR e l’esplosione di Internet, queste sanzioni non sono più così rare anzi ci sono proprio dei garanti specifici, come L’AGCM (Autorità Garante della concorrenza del Mercato), che controllano tutti i siti internet.

Quindi perché è pericoloso copiare le condizioni di vendita da altri siti ?

Principalmente si rischia per due ragioni:

- non è detto che un sito  “più importante” sia legalmente corretto; infatti, analizzando le condizioni di vendita di alcuni siti “importanti”, sono state rinvenute delle lacune in moltissime clausole che hanno rischiato di esporli a sanzioni elevate;

- ogni azienda ha una strategia di vendita e una politica di reso e di pagamento differenti, quindi il copia-incolla può non andar bene per tutte le condizioni di vendita proprio perché si possono utilizzare sistemi e strategie differenti.

In ogni caso si deve sfatare un mito: il rischio di controlli NON è basso.

Al giorno d’oggi il mondo online è così evoluto e popolare che è soggetto a controlli tanto quanto il settore tradizionale.

Forse qualche anno fa si poteva fare questo ragionamento, ma non ora. L’Agcm, il Garante della Privacy e le altre autorità sono sempre più attive vista la grande espansioni di Internet.

Proprio perché il controllo del sito si svolge da remoto, l’Autorità è facilitata e non è più così raro che ci siano controlli incrociati, anzi, direi che il controllo ormai è di prassi, e le sanzioni previste in caso di errori sono sempre elevatissime.

In ogni caso si dovrebbero revisionare ogni anno le condizioni di vendita anche se scritte da un legale.

La legislazione in materia è in continua evoluzione e ormai molte norme e leggi che vediamo nelle condizioni di vendita e nella privacy dei siti non esistono più o non sono adatte a questo tipo di commercio.

 Le irregolarità per i contenuti presenti sul sito (condizioni di vendita, le politiche di reso o qualsiasi altra parte) possono essere punite con una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 20.000€.

E ciò vale non solo se le informazioni sono omesse ma anche se sono errate e non sono conformi a ciò che è prescritto dalla normativa in vigore.

Questo vuol dire che se i testi delle condizioni di vendita non sono mai stati revisionati da un legale, si rischia veramente ogni giorno di ricevere una pesante sanzione.

Ma vediamo ora nello specifico alcuni aspetti legali che chi intraprende l’attività di          e-commerce dovrebbe conoscere:

 

 

Il Commercio Elettronico o E-commerce:

 

il commercio elettronico è genericamente definito come l’insieme delle transazioni commerciali effettuate via Internet. Tale definizione è però riduttiva dal momento che l’e-commerce non si esaurisce nella semplice transazione, ma può abbracciare anche altre fasi e aspetti della relazione negoziale tra produttore (offerta) e consumatore (domanda). L’ e-commerce, dunque, concerne anche tutte le relazioni commerciali, realizzate mediante l’uso di computer e reti telematiche, che sono volte allo scambio di informazioni direttamente correlate alla vendita di beni e servizi.

Forme di e-commerce: indiretto e diretto

A seconda della tipologia del bene trattato e della modalità di vendita, si distingue tra e-commerce diretto ed e-commerce indiretto.

Si parla di e-commerce indiretto, anche noto come off line e-business, se oggetto della transazione è un bene materiale. Il commercio elettronico indiretto rappresenta la forma di commercio che più si avvicina a quella tradizionale, dal momento che il bene viene spedito all’acquirente attraverso i canali tradizionali, ossia con vettore o spedizioniere.

Nel caso di e-commerce diretto, noto come on-line e-business, invece, oggetto della transazione commerciale è un bene immateriale che dunque non necessita di un supporto fisico per essere trasferito all’acquirente, ad esempio nel caso di download diretto dell’utente dal sito di e-commerce.

I modelli di e-commerce possono essere B2B, B2C e C2C che presuppongono contratti e modalità differenti.

Il mezzo con cui si decide di intraprendere l’attività (E-Commerce o Marketplace) comporta differenze contrattuali che presuppongono una personalizzazione del sito e delle condizioni di contratto.

Anche intraprendere un’attività di dropshipping, attualmente in forte espansione, comporta adempimenti e rischi non indifferenti se non si ci si tutela adeguatamente.

 

Il contratto di e-commerce:

 

ll contratto di e-commerce, o commercio elettronico, è disciplinato dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 con cui il legislatore italiano ha recepito la direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento Europeo relativa ai principali aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, del commercio elettronico e del contratto di e-commerce.

E’ necessario comunque precisare che il decreto non esaurisce la disciplina del contratto di commercio elettronico. Infatti, questo è comunque disciplinato dalla normativa generale sui contratti disciplinata dal Codice Civile, ad esempio in tema requisiti del contratto, conclusione, adempimento o inadempimento. Inoltre resta applicabile, nel caso di servizi offerti a consumatori, tutta la normativa del Codice del Consumo ( D.Lvo 6 sett. 2005 n. 206 - recentemente modificato) riguardo i contratti a distanza, gli obblighi informativi, il diritto di recesso, le clausole abusive e la pubblicità ingannevole o comparativa. Infine, al rapporto tra le parti andrà applicata la disciplina disposta dal Codice sulla Privacy.

Definiamo ora l’ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70. Per servizi della società dell’informazione si intende qualsiasi servizio prestato a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale del destinatario del servizio. Per servizio a distanza si intende un servizio prestato senza la presenza fisica simultanea delle parti.  Per servizio per via elettronica si intende un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento. Per servizio si intende la trasmissione di dati su richiesta individuale.

Con tale testo normativo, il legislatore ha provveduto a disciplinare in maniera compiuta tutta la materia.

Tra le disposizioni più rilevanti vi è quella che delinea il campo di applicazione della disciplina dell'e-commerce: il comma 2 dell'articolo 1, infatti, individua delle specifiche materie che ne restano escluse. Si tratta in particolare delle seguenti:

 

a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico;

b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni;

c) le intese restrittive della concorrenza;

d) le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;

e) le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;

f) la rappresentanza e la difesa processuali;

g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente.

La normativa impone alcuni obblighi sia riguardo le caratteristiche dell'informazione commerciale, sia riguardo il contenuto del contratto di vendita on-line e i passaggi per la sua conclusione.

La comunicazioni commerciale, cioè quella diretta a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, dovrà essere chiaramente identificabile e dovrà contenere una specifica informativa diretta ad evidenziare che si tratta di comunicazione per la promozione di beni o servizi. Dovranno inoltre essere chiaramente identificabili come tali le offerte promozionali

Le condizioni di vendita dovranno essere trasparenti, chiare e comprensibili e rese conoscibili dai potenziali utenti prima dell'adesione ai servizi proposti. Il testo dovrà quindi essere reso disponibile su pagina web e la sua visione dovrà essere un passaggio obbligato prima della conferma dell’ordine d'acquisto.

Prima di effettuare la transazione dovranno essere disponibili tutte le informazioni dirette alla conclusione del contratto e-commerce, come ad esempio le fasi tecniche da eseguire per la conclusione del contratto, il modo in cui l'utente potrà modificarlo, ottenere una copia, gli strumenti di composizione delle controversie ecc….. (per maggiori dettagli vai all'articolo sulle informazioni nel contratto di e-commerce)

I contratti di e-commerce sono contratti a distanza, con condizioni contrattuali predisposte dal preponente del servizio, conclusi in un ambiente virtuale (sito Internet)  con la conferma dell'ordine tramite la selezione di un tasto virtuale o la comunicazione di alcuni dati (ad esempio quelli di pagamento).

Il venditore, al ricevimento dell'ordine, dovrà inviare una ricevuta al cliente che dovrà contenere il riepilogo delle condizioni generali di vendita, le condizioni particolari applicate, le informazioni sulle caratteristiche del bene, l'indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento, del diritto di recesso ecc…. (per maggiori dettagli vai all'articolo sulle caratteristiche del contratto di e-commerce)

Al commercio elettronico è applicabile la disciplina dell'articolo 1326 del codice civile che prevede il principio secondo cui il contratto si intende concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, e dell'articolo 1335  secondo cui la proposta e l'accettazione del contratto si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. Nel caso dei contratti di e-commerce, l'indirizzo e-mail del cliente può essere considerato un indirizzo valido ai fini della conclusione dello stesso con il venditori dei beni o dei servizi.

Riguardo al luogo fisico di conclusione del contratto, nel caso in cui il destinatario del servizio sia un consumatore, si fa riferimento al luogo di residenza dello stesso. Nel caso di contratti tra imprenditori commerciali o professionisti, si fa invece riferimento alla libera scelta delle parti o al principio del collegamento più stretto, secondo il principio di prossimità.

 

Termini e condizioni:

 

Quando si parla di  ”termini e condizioni e-commerce” si intende il contratto che disciplina i diritti e gli obblighi degli utenti e del titolare di un sito e-commerce.

I termini d’uso sono obbligatori quando si svolge un’attività di e-commerce e prevedono numerose clausole che disciplinano le modalità di vendita e di recesso, conformemente a quanto dettato in merito dal D.Lgs. 70/2003.

Il contenuto legale dei ”termini e condizioni ecommerce”  è per lo più dettato dal D.Lgs. n. 70/2003 e dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) ed è previsto e necessario assolutamente inserire e mettere in bella evidenza nelle condizioni generali di vendita dell’e-commerce le seguenti clausole:

- le caratteristiche dei beni/servizi;

- l’identità del venditore;

- l’indirizzo geografico ed i contatti del venditore;

- l’indirizzo per inoltrare reclami;

- il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche e il numero di P.IVA;

- il prezzo totale dei beni//servizi, comprensivo delle imposte e di tutte le spese aggiuntive, come quelle di spedizione;

- l’eventuale costo per l’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto;

- le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, nonché la data di consegna;

- le condizioni, termini e procedura per esercitare il diritto di recesso e l’eventuale costo di consegna per la restituzione del bene;

- il venire meno del diritto di recedere;

- l’informazione sull’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

- l’esistenza e le condizioni dell’assistenza post vendita al consumatore e delle garanzie commerciali;

- la durata del contratto;

- la durata minima degli eventuali obblighi stabiliti dal contratto a carico del consumatore.

Oltre a queste clausole fondamentali occorre inserire nei termini e nelle condizioni e-commerce, anche:

- le caratteristiche e il prezzo dei beni/servizi;

- la durata del contratto; la presenza di restrizioni alla consegna;

- la durata minima degli obblighi stabiliti dal contratto a carico del consumatore e il modo in cui il contratto concluso viene archiviato;

- i mezzi tecnici messi a disposizione del consumatore per individuare e correggere gli errori di inserimento dati prima di inoltrare l’ordine;

- gli eventuali codici di condotta a cui il professionista aderisce e l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie;

- l’indicazione della legge applicabile al contratto di vendita;

- la presenza di clausole vessatorie;

- le comunicazioni commerciali;

- legge sui cookie, nonché l’informativa sulla Privacy (GDPR);

e molti altri…

Come si può facilmente capire, per evitare sanzioni e controversie legali, tutte queste clausole devono essere necessariamente personalizzate in base al tipo di business che il venditore vuole esercitare.

 

Diritto di ripensamento

 

Non è raro che per ragioni di marketing e di promozione della vendita, spesso si assicurano ai clienti delle speciali garanzie che facilitano l’acquisto ma ciò non deve causare spiacevoli inconvenienti e problemi economici.

Sì, perché spesso si sottovalutano le clausole apposte nel contratto volte alla tutela del venditore e si  rischia di danneggiare tutta l’attività. Il Cliente è diventato sempre più esigente e furbo.

Per esempio…  sul  diritto di ripensamento.

Se il contratto e le condizioni di vendita sul sito non sono scritte in maniera tale da tutelare il venditore si rischia che il cliente possa restituire un prodotto o un bene anche dopo 12 mesi.

In questo caso il cliente ha diritto di essere rimborsato della cifra pagata e le spese di spedizione sono a carico del venditore.

Nel contratto è necessario, quindi, inserire clausole di salvaguardia sempre più precise e inattaccabili.

Ecco perché nel 99% dei casi un semplice contratto “copia-incolla” preso in rete, provoca solo dei grossi problemi.

Per esempio se il venditore indica che il reso si può fare in 14 giorni, per essere a norma, occorre essere precisissimi e  fornire informazioni corrette al consumatore altrimenti si rischiano sanzioni e controversie legali pesanti:

“Nel caso in cui il sito e-commerce non riconosca al consumatore il diritto di recedere o non fornisca informazioni in merito, allo stesso saranno irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 27 comma 9 del Codice del Consumo, le quali vanno da € 5.000,00 ad € 500.000,00.”

 

 

Ma cos’è il diritto di recesso nell’e-commerce?

 

Il diritto di recesso nell’e-commerce, infatti, è il diritto del consumatore di sciogliere il contratto, intercorso con il merchant (cioè con il sito e-commerce) o di restituire un prodotto, senza la necessità di fornire una motivazione.

L’unica implicazione prevista dalla legge è che il consumatore può liberamente recedere, senza conseguenze, entro 14 giorni.  Questo termine inizia a decorrere:

- nella vendita di prodotti, da quando il consumatore o un terzo acquista il possesso fisico dei beni;

- nella vendita di servizi, dal momento della conclusione del contratto.

Se non si riconosce al consumatore il diritto di recedere o non si forniscono informazioni in merito, sono previste sanzioni pecuniarie  da € 5.000,00 fino a ad € 5.000.000,00, come specificato nell’art. 27 comma 9 del Codice del Consumo.

Secondo il Codice del Consumo (D. Lvo 6 settembre 2005 n. 2006 – ultimo aggiornamento entrato in vigore il 13 giugno 2014), articolo 61, salvo diversa pattuizione delle parti, il professionista\imprenditore commerciale è obbligato a consegnare al consumatore i beni acquistati senza ritardo ingiustificato e, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. Tale obbligo è adempiuto mediante il trasferimento della disponibilità materiale al consumatore (spedizione o consegna).

Se il professionista\imprenditore commerciale non adempie all’obbligo di consegna entra il suddetto termine, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se tale termine scade senza che i beni siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, con diritto al risarcimento dei danni subiti.

 

Differenze tra diritto di recesso e reso?

 

Ecco un altro motivo per cui occorre  fare attenzione quando si scrivono le condizioni di vendita per evitare sanzioni.

Ciò che cambia tra il ”diritto di recesso e-commerce” e il reso è proprio il concetto di “reso”.

Per reso, in realtà, si intende la facoltà del consumatore di restituire il bene allorquando si verifichino situazioni diverse rispetto a quelle prese in considerazione dalla norma del Codice del Consumo sul diritto di recedere. Come ad esempio:

-  quando il consumatore decide di restituire il prodotto oltre il termine di 14 giorni;

- quando il prodotto restituito è stato rovinato o utilizzato, pertanto non può essere rimesso in vendita.

Il diritto di reso, ad oggi, risulta privo di una normativa specifica, pertanto la sussistenza deve essere valutata caso per caso.

Ma il fatto che non esista allo stato una normativa specifica non tutela il venditore, anzi occorre fare molta attenzione quando si scrivono le  condizioni di vendita a non confondere le due diciture e le relative norme perché così si rischia di andare in favore del  consumatore.

Infatti, per un errore di forma nella scrittura si potrebbe essere costretti a rimborsare i soldi o a cambiare un prodotto quando in realtà non si è obbligati o non è necessario.

In quali casi non si applica il diritto di recesso e-commerce?

secondo l’art. 59 del Codice del Consumo, il recesso è inapplicabile quando si tratta dei seguenti beni:

- quelli confezionati su misura o personalizzati;

- quelli che rischiano di deteriorarsi (esempio gli alimenti) o scadere rapidamente;

- quelli sigillati, ovvero che non si prestano ad essere restituiti come per esempio per motivi igienici

Quindi se si vendono prodotti online, per i quali non è ammesso il diritto di recesso e-commerce, è necessario fornire puntuale comunicazione al consumatore:

– nelle Condizioni Generali di vendita;

– nella scheda del prodotto, ovvero dove sono elencate tutte le caratteristiche del prodotto, come ad esempio il prezzo o il peso;

– nell’email di conferma dell’ordine, che il commerciante è obbligato a inoltrare al consumatore.

È chiaro che per far valere il diritto del venditore a non applicare il diritto di recesso dell’  e-commerce, occorre esprimerlo chiaramente nelle condizioni di vendita e in tutte le parti legali del sito.

E’ chiaro che per tutelare il venditore i termini e le condizioni e-commerce devono essere attinenti all’attività svolta dal sito e-commerce, ed  è necessario personalizzarle, evitando di avvalersi di modelli presenti in rete, i quali potrebbero risultare non idonei e non conformi alla strategia di vendita online.

 

Garanzia

 

Un'altra tutela che il Codice del Consumo riconosce al consumatore è la cosiddetta garanzia legale (o garanzia di conformità) la quale impone al venditore di consegnare all'acquirente beni conformi al contratto di vendita.

Un bene è "conforme" quando:

- è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

- corrisponde alla descrizione fatta dal venditore;

- possiede le qualità indicate dal venditore nonché quelle abituali per beni dello stesso tipo;

- è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se questi lo ha portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto.

 

Diritti del consumatore in caso di bene non conforme

 

Se il bene ha dei difetti e/o non possiede queste caratteristiche, il consumatore è tutelato dalla garanzia di legge che prevede il diritto di chiederne, a sua scelta, la sostituzione o la riparazione.

Qualora ciò sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore o qualora quest'ultimo non vi abbia provveduto entro un termine congruo, è facoltà dell'acquirente richiedere una riduzione del prezzo pattuito o la risoluzione del contratto (quando il difetto è lieve non è possibile chiedere la risoluzione ma solo la riduzione del prezzo).

Il venditore è tenuto a provvedere alla riparazione o alla sostituzione del bene ma può proporre soluzioni alternative all'acquirente che può decidere se accettarle o meno.

 

 

 

Denuncia del difetto

 

Ai fini della garanzia legale, il difetto deve:

- manifestarsi entro due anni dalla consegna del bene;

- essere segnalato al venditore entro due mesi dalla sua scoperta (non è necessario se il venditore ha riconosciuto il difetto o lo ha occultato).

I difetti che si manifestano nei primi sei mesi si ritiene fossero esistenti già al momento della consegna, salvo che il venditore riesca a dimostrare il contrario.

 

Obblighi informativi

 

Il venditore è tenuto a segnalare all'acquirente l'esistenza della garanzia legale (e di eventuali garanzie ulteriori, qualora previste) precisando, in modo chiaro e comprensibile:

- l'oggetto della garanzia;

- gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia;

- il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi offre la garanzia.

 

Clausole vessatorie e nullità dei patti di esclusione o limitazione

 

La garanzia legale è sempre dovuta al consumatore: eventuali clausole di limitazione e/o esclusione sono nulle e pertanto è come se non fossero state apposte.

Inoltre, una disciplina di tutela  rivolta al consumatore è quella riguardante le clausole vessatorie, secondo cui si presumono vessatorie sino a prova contraria una serie di clausole, aventi per effetto quello di alterare significativamente l’equilibrio dei diritti e degli obblighi del contratto a danno del consumatore.  Queste clausole sono nulle, anche se sono state oggetto di una specifica trattativa individuale.

 

Garanzia legale nel B2B

 

Nelle transazioni tra professionisti non si applicano le tutele previste dal Codice del Consumo in tema di garanzia legale di conformità. Tuttavia, il Codice Civile (artt. 1490 c.c. e ss.) prevede che il venditore debba comunque garantire l'acquirente che il bene:

- non abbia vizi (cioè sia privo di difetti che lo renderebbero inidoneo all'uso o ne diminuirebbero il valore);

- abbia le qualità promesse dal venditore;

- abbia le qualità essenziali per l'uso cui è destinato.

Il Codice Civile, in caso di bene viziato o privo delle qualità promesse o essenziali all'uso, prevede che l'acquirente possa richiedere (a propria scelta):

- la diminuzione del prezzo;

- la risoluzione del contratto (che comporta la restituzione del bene e il conseguente rimborso del prezzo pagato).

L'acquirente può sempre agire contro il venditore per ottenere il risarcimento di eventuali danni patiti.

La garanzia dei vizi dura un anno (e non due) e decade se il vizio non viene segnalato al venditore entro 8 giorni dalla sua scoperta.

Questi sono solo alcuni esempi di patologia del sistema.

Chi intraprende l’attività di e-commerce è esposto anche a tutte le problematiche che potrebbero sorgere gestendo un negozio fisico.

Ecco perché Vi offriamo un servizio di consulenza personalizzata e mirata affinché Vi possiate dedicare esclusivamente al vostro business e lasciare a noi il compito di risolvervi i molteplici aspetti legali dell’attività.

Lo Studio Legale Canu, grazie ad uno staff preparato ed altamente specializzato nel settore dell’e-commerce, è disponibile ad offrire assistenza legale a privati ed aziende che vogliono affermarsi e creare business nell’ambito del commercio elettronico.

La quantità di normative e circolari sul tema rendono a volte alcuni passaggi più complicati di quanto non sembrino essere. E le sanzioni sono importanti. Per questo motivo il servizio che lo Studio Legale Canu fornisce al cliente l’analisi e l’assistenza legale in generale, ed in particolare l’analisi e la risoluzione di tutte quelle problematiche che il cliente può naturalmente incontrare quando si trova a dover affrontare materie spinose come la tutela della privacy degli utenti dei siti, la tutela del consumatore, il diritto di recesso e le norma in materia di pubblicità, marchi e segni distintivi.

Il consumatore è molto tutelato in Italia per le vendite online. La normativa è molto stringente e, come abbiamo visto, impone obblighi maniacali di informativa da parte dei titolari o gestori dei siti, condizioni di vendita e di pagamento chiare ed esplicite, possibilità di esercitare il diritto di recesso per il consumatore se cambia idea sull’acquisto. Anche le sanzioni sono importanti per i gestori dei siti che trasgrediscono. Per questo motivo è importanti essere assistiti in ogni passo da professionisti esperti in materia, per evitare di incorrere in incidenti di percorso come quelli descritti.