Profili generali

Le questioni inerenti alla famiglia ed alla tutela dei minori costituiscono, nell’ambito del diritto civile, una delle aree ove maggiormente si incentra l’attività professionale dello STUDIO LEGALE CANU, che nel corso degli anni ha sviluppato una ventennale esperienza in materia.

Separazioni e divorzi

L’attività dello studio si sofferma, in particolare, su tutte le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale, curando le incombenze che conducono alla separazione dei coniugi, nonché all’eventuale successiva fase del divorzio. L’assistenza legale fornita in questo settore dallo STUDIO LEGALE CANU, si realizza prestando scrupolosa attenzione ai problemi relativi all’affidamento della prole, connotandosi per il costante interesse verso tutte le questioni sottese alla continua evoluzione degli istituti giuridici in materia.


Peculiarità dello STUDIO LEGALE CANU è altresì l’attenzione prestata alle questioni di diritto internazionale relative tanto al riconoscimento delle sentenze e della giurisdizione straniera in materia di status delle persone e di diritto di famiglia, quanto all’interpretazione ed applicazione di quel complesso di norme che va dal diritto internazionale pattizio alla normativa comunitaria di riferimento, con particolare riguardo al recente regolamento n. 2201 del 27 novembre 2003.

Scioglimento unioni civili e contratti di convivenza

Come noto, le unioni civili tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. L’attività dello studio si concentra tanto sulla fase prodromica rispetto alla stipula dell’unione civile – e, dunque, relativa all’attività di consulenza prestata a chi volesse meglio approfondire gli aspetti della nuova normativa – quanto sulla fase patologica, ovvero allo scioglimento dell’unione civile.

La già citata legge 20 maggio 2016 n. 76, inoltre, disciplina la convivenza di fatto che riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Ai conviventi di fatto sono stati riconosciuti molti dei diritti riconosciuti ai coniugi uniti in matrimonio (ad esempio in caso di malattia o ricovero viene riconosciuto il diritto reciproco di visita e di assistenza, in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza; il diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto, ecc..). Lo STUDIO LEGALE CANU fornisce assistenza e consulenza ai conviventi di fatto al fine di far comprendere, ed applicare al meglio, gli strumenti offerti dalla nuova normativa, ivi compresa la possibilità di redigere i c.d. contratti di convivenza ex art. 1, comma 50, l. 76/2016. Tali contratti sono stati pensati per permettere ai conviventi di fatto registrati (e cioè a quelli che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza etero o omosessuale nei registri anagrafici) di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. In altri termini, i conviventi di fatto possono affidare a un contratto, appositamente stipulato, la regolamentazione degli aspetti economici del loro menage; si tratta, beninteso, di una opportunità e non di un dovere, che lo STUDIO LEGALE CANU valuta caso per caso, a seconda delle diverse fattispecie, in quanto i conviventi hanno la facoltà di svolgere il loro rapporto anche in assenza di un contratto di convivenza.

Tutela dei minori

Particolare cura viene posta dallo STUDIO LEGALE CANU riguardo l’adozione di strumenti giuridici a garanzia e tutela dei minori in ambito familiare e per l’esecuzione in loro favore delle statuizioni rese dal tribunale in caso di separazione e di divorzio dei genitori. Assoluto rilievo assume in proposito, la recente legge 8 febbraio 2006 n. 54, che è andata ad incidere profondamente nella materia dell’affidamento della prole nel caso in cui venga meno il vincolo coniugale tra i genitori, introducendo l’istituto dell’affido congiunto come regola e direttiva generale per il giudice, da osservare nell’interesse specifico del minore. Il nuovo assetto disegnato dalla riforma supera pertanto il vecchio affido monogenitoriale, in passato utilizzato di norma dai giudici secondo un automatismo fatto oggetto di critiche sotto più punti di vista, introducendo per di più un regime transitorio che rende applicabile la nuova regola anche alle separazioni e ai divorzi già pronunciati dal tribunale.
L’attività dello studio si incentra, altresì, sulla predisposizione e l’adozione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e finalizzati alla protezione del minore in caso di uso distorto della responsabilità genitoriale. In questo ambito lo Studio si è contraddistinto per alcune battaglie che hanno avuto una vasta eco anche sulla stampa nazionale, portate avanti in materia di illecito trasferimento o mancato rientro di minori all’estero, materia questa regolata dalla Convenzione dell’Aja del 1980 e dalla Convenzione di Lussemburgo dello stesso anno, entrambe rese esecutive nel nostro ordinamento con la legge n. 64 del 15 gennaio 1994, come integrate dal già citato regolamento comunitario n. 2201/2003. Vengono, altresì, trattate dallo Studio le iniziative processuali avanti il giudice tutelare, nel caso in cui il minore rimanga privo dei genitori o nel caso in cui questi siano incapaci di esercitare la responsabilità su di esso, od ancora per l’ottenimento di provvedimenti a tutela del patrimonio del minore medesimo. Attiene alla tutela dei minori anche l’esperimento delle procedure atte ad ottenere il riconoscimento giudiziale o volontario dei figli da parte dei genitori naturali, nonché per la cura degli adempimenti relativi all’adozione e affidamento di minori italiani o stranieri.

in tema di adozioni, nazionali ed internazionali, rispettivamente disciplinate dalla l. 4 maggio 1983 n. 184 (modificata con l. 28 marzo 2001 n. 149) e dalla Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1983 ratificata in Italia con la legge 476 del 1998 che ha modificato la legge 184 del 1983 in tema di adozione di minori stranieri. Sul piano interno, la funzione dell’adozione, come si può desumere dal tenore dall’art. 1 della L. 184, è il diritto del minore ad una famiglia che viene posto in primo piano e che la legge intende garantire.

In materia internazionale, la Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, disciplina la cooperazione fra le autorità competenti nel Paese d’origine del minore e quelle nel Paese d’accoglienza.