STUDIO LEGALE CANU
Via Armando Diaz, 6
07100 SASSARI
studio@legalecanu.it
Italia
Avv. Vincenzo Canu Avv. Massimo Canu
Come sapete, anche grazie alla nostra azione, dal 2019, l’Italia è sotto procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea per l’uso prolungato e sistematico dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione in violazione della Direttiva della Commissione Europea 1999/70.
In particolare la Commissione ha rilevato la violazione nella parte in cui tali disposizioni escludevano dalla disciplina interna di attuazione della norma comunitaria il personale Volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco consentendo l’abusivo utilizzo di contratti a tempo determinato con illimitati e incontrollati richiami in servizio a tempo. Conseguentemente, ha dichiarato a tutti gli effetti i Vigili del Fuoco Volontari lavoratori precari della Pubblica Amministrazione avviando al contempo nei confronti dello Stato Italiano la procedura di infrazione di cui agli artt. 226 258 e 259 del TFUE.
Con il recentissimo D.L. 16 settembre 2024, n. 131, il Governo è corso ai ripari per bloccare una serie di procedure di infrazioni a Direttive comunitarie, varando disposizioni, immediatamente operative, su materie, tra loro eterogenee, finalizzate a risolvere le questioni pendenti.
Tra queste, con l’art. 12, si è affrontato il problema della indennità risarcitoria nei contratti a tempo determinato illegittimi per superamento dei termini massimi, stipulati da organismi pubblici, e si è proceduto alla correzione dell’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, sperando, con tale provvedimento, di “stoppare” la procedura di infrazione n. 2014/4231.
Il Decreto del 16.09.2024 n° 131, pertanto, riconosce a tutti i precari che abbiano subito un danno dalla reiterazione dei contratti a tempo determinato il diritto ad un indennizzo.
L’indennizzo è, pertanto, dovuto. Può variare solo la quantificazione legata, naturalmente, alla gravità dell’infrazione data dal numero di contratti e dall’anzianità di servizio.
Appena varato il decreto, analizzando le recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea, ci è venuto il dubbio che l’indennizzo potesse pregiudicare il percorso di stabilizzazione che stiamo portando avanti, prima in Commissione e adesso in Corte di Giustizia Europea per tutti i Discontinui Volontari.
Così abbiamo chiesto direttamente alla Commissione Europea delucidazioni e la stessa a Marzo 2025 ci ha risposto e ha pubblicato l’aggiornamento sulla procedura di infrazione INFR(2014)4231 che ci interessa:
La risposta pervenuta e successivamente pubblicata nell’albo della CE è stata la seguente:
• Per i vigili del fuoco volontari discontinui chiamati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
“ Per ovviare alla mancanza di un risarcimento integrale dei danni/della perdita di opportunità dovuti all'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, l'Italia ha modificato l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A seguito di tale modifica i lavoratori, in caso di ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, hanno diritto a un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione, a seconda della gravità dell'infrazione, del numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e della durata complessiva del rapporto. La Commissione è consapevole del fatto che il diritto al risarcimento forfettario si basa unicamente sul fatto che tale abuso si è verificato, senza che sia necessario dimostrare l'esistenza di un danno o di un nesso di causalità effettivi. Secondo il testo della nuova disposizione, il diritto all'indennità forfettaria non è subordinato alla scadenza dell'ultimo contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato in successione, né è escluso nei casi in cui il lavoratore abbia superato una procedura di assunzione e sia stato assunto a tempo indeterminato. Secondo l'interpretazione della Commissione, tale diritto si applica non solo in caso di superamento dei limiti relativi alla durata o al numero di rinnovi di contratti a tempo determinato in successione, ma anche quando, in assenza di tali limiti, non vi siano ragioni obiettive che giustifichino l'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato.”
Il diritto all'indennità forfettaria non è subordinato alla scadenza dell'ultimo contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato in successione, né è escluso nei casi in cui il lavoratore abbia superato una procedura di assunzione e sia stato assunto a tempo indeterminato.
Ciò significa che possono chiederlo tutti i Volontari Discontinui che abbiano prestato servizio presso i Comandi Provinciali dei VVFF compresi quelli non dichiarati idonei, gli idonei in attesa di assunzione e anche quelli già assunti tra i permanenti.
A questo proposito lo Studio Legale Canu unitamente all'Associazione Studi Giuridici Lavoro (www.asgl.it) oltre alla battaglia per la stabilizzazione che continuerà senza tregua in Corte di Giustizia Europea, ha deciso di affiancare tutti i discontinui soci della piattaforma per ottenere l'indennizzo dovuto.
Abbiamo già depositato ricorsi al Giudice del Lavoro di Caltanissetta, Palermo, Bari, Foggia, Oristano e Nuoro e sono già state fissate le prime udienze di discussione.
Tutti coloro che lo vorranno, dopo essersi iscritti all’Associazione, saranno tutelati dallo Studio Legale Canu che curerà la predisposizione dei ricorsi cumulativi per provincia al giudice del lavoro e chiederà l'indennizzo con tariffe estremamente vantaggiose.
MODELLO DI ADESIONE AL RICORSO LAVORO.pdf



MODELLO DI ADESIONE AL RICORSO LAVORO.pdf
STUDIO LEGALE CANU
Via Armando Diaz, 6
07100 SASSARI
studio@legalecanu.it
Italia
Avv. Vincenzo Canu Avv. Massimo Canu