Lo stage, altrimenti detto tirocinio formativo è una forma di inserimento temporaneo all'interno dell’azienda con l’obiettivo di consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro.
La disciplina del tirocinio formativo è demandata alla competenza legislativa delle singole regioni, nel rispetto delle Linee Guida approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata da un piano formativo. Il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nominano un tutor ciascuno, che aiuteranno il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e nell'attestazione dell'attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo.
In assenza di attività formativa in favore del preteso tirocinante, e quando risulti che lo stesso abbia svolto “una attività sostanzialmente impiegatizia, con frequenza quotidiana, orari tendenzialmente fissi e retribuzione mensile stabile, correlata anche in parte all'orario svolto” il rapporto deve essere più correttamente riqualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Nello stesso senso, la sentenza n. 1380/2006 della Corte di Cassazione,
stabilisce che qualora “vi sia stato l’inserimento dell’allievo
nell'organizzazione dell’impresa, se l’allievo sia stato chiamato a fornire
prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l’allievo abbia
dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite
dall'imprenditore”, allora lo stage risulterebbe “in concreto un espediente per
mascherare l’instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato”.
Il contratto di tirocinio maschera, in realtà, un contratto di natura
subordinata quando:
– Non vi sia attività di formazione in favore del tirocinante;
– Il preteso tirocinante si occupi dello svolgimento delle proprie mansioni
alla stregua di un normale dipendente.
La riqualificazione del rapporto non può, però, avvenire nella P.A.
A seguito delle riforma Fornero e dell’attivazione in ordine sparso dell’accordo Stato-Regioni si sta verificando ed espandendo sempre più l’utilizzo dello strumento dei tirocini presso le amministrazioni pubbliche. Molte regioni hanno, in effetti, disciplinato i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo in modo identico, qualunque sia la natura del soggetto ospitante il tirocinante, privato o pubblico. Non c’è da stupirsi, dunque, se nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, contestualmente a norme che cercano (in maniera confusa, poco efficace e anche discriminatoria) di assicurare stabilità ai “precari”, si accompagnano sempre disposizioni che tipizzano l’accesso per concorso a posti di lavoro a tempo indeterminato come modello unico di lavoro in campo pubblicistico.
Considerando che le amministrazioni pubbliche non possono trasformare i rapporti di lavoro o anche solo formativi in lavori dipendenti a tempo indeterminato, poiché il reclutamento non può che avvenire per concorso, e che, praticamente non esiste normativa sanzionatoria per l’abuso di contratti di stage o tirocinio, assistiamo al fenomeno di proliferazione di tali contratti. Poiché così stanno le cose, i tirocini di “inserimento” lavorativo nella pubblica amministrazione sono oggettivamente ed evidentemente un espediente per mascherare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Infatti, mancherà sempre ed infallibilmente la possibilità appunto dell’inserimento, che invece rende lo strumento (al di là dei problemi operativi che ancora lo connotano) altamente utile come misura di politica attiva del lavoro, per aiutare il disoccupato a reperire lavoro. Il tirocinio in un’amministrazione pubblica, al contrario, ha un risultato sicuro: l’impossibilità della successiva assunzione. Lo strumento del tirocinio, così come utilizzato è semplicemente un modo per acquisire prestazioni lavorative senza veri investimenti e potenziali sviluppi ma che ha il solo scopo di sopperire illecitamente alle carenze di personale nella P.A.
A tutti gli effetti, il contratto di tirocinio null'altro è che un mascherato rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato senza alcuna tutela normativa.
In mancanza di una riforma del lavoro pubblico e, in particolare, di una revisione normativa dello strumento del tirocinio specifica per la pubblica amministrazione, allo stato nemmeno allo studio, si rende indispensabile, necessario ed urgente un intervento degli Organi Comunitari affinché intervengano per sanzionare il comportamento dello stato Italiano per l’abusivo utilizzo di contratti a tempo determinato attraverso l’illimitato, incontrollato e non sanzionato utilizzo dello strumento del contratto di tirocinio.
Gli accordi Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, e le relative norme regionali, pur recependole, non seguono le linee guida consigliate dal Consiglio dell’Unione Europea con delibera del 10.03.2014.
Tali direttive Comunitarie non solo non vengono attuate ma, deliberatamente e regolarmente, vengono disattese poiché, come detto l’unico scopo è quello di determinare una successione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato camuffati da contratto di tirocinio. La normativa interna richiamata deve, pertanto, ritenersi manifestamente illegittima poiché contraria a fonti di legge, quali Trattati e Regolamenti Comunitari, il cui rango è superiore alla stessa legge Italiana e poiché contraria a normative quali le Decisioni della Commissione, delegate dai Regolamenti, o relative specificamente allo Stato Italiano e, dunque, anch'esse vincolanti in base al Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea.
Per questi motivi, forti delle precedenti positive esperienze in campo Comunitario, sempre a difesa della categoria dei precari, stiamo preparando un ricorso con richiesta di avvio di procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano per la palese violazione delle norme Comunitarie.
Naturalmente per poter sollevare la questione e avere più possibilità di riuscita occorre dimostrare che il problema, così come lo rappresenteremo, è esteso in tutta la nazione, nelle varie Amministrazioni Pubbliche e che i soggetti coinvolti siano molto numerosi. Con un maggiore possibile numero di aderenti potremo perorare più efficacemente la battaglia difendere i Vs. diritti.
Poiché la spendita del nome e di dati sensibili potrebbe causare problemi agli aderenti il nostro consiglio è quello di riunire tutti gli aderenti in associazione e far figurare solo il Presidente della costituenda associazione facendo aderire tutti gli altri alla clausola di salvaguardia e riservatezza autorizzando la Commissione ad utilizzare solo il nome dell’associazione e del suo Presidente.
Sulla tempistica, inoltre, ci preme informarVi che, grazie a un nostro intervento, è già in corso una procedura di infrazione contro lo Stato Italiano per l’utilizzo improprio del precariato nella P.A. e che se riuscissimo a far recepire la nostra denuncia prima della chiusura della medesima procedura si potrebbe ipotizzare e suggerire un accorpamento con immediati vantaggi di tempo e modo.
Avv. Vincenzo Canu
Avv. Massimo Canu